OSPITALITÀ SICURA Le nostre condizioni di disdette di prenotazione

CONDIZIONI DELL' INDUSTRIA ALBERGHIERA AUSTRIACA

Estratto dalle  condizioni dell'industria alberghiera austriaca 

§ 1 Aspetti generali
Le condizioni generali dell'industria alberghiera austriaca costituiscono il contenuto contrattuale
sulla base del quale gli albergatori austriaci stipulano i contratti alberghieri con i
propri ospiti. Le condizioni dell'industria alberghiera austriaca non escludono eventuali
accordi speciali.

§ 2 Parti contraenti
(1) Come parte contraente dell'albergatore vale in caso di dubbio l'ordinante anche se
     questo ha prenotato per altre persone o ha prenotato con queste.

(2) Le persone che si avvalgono dell'alloggiamento sono ospiti ai sensi delle condizioni
      contrattuali.

§ 3 Stipula contratto, acconto
(1) Il contratto alberghiero si perfeziona solitamente con l'accettazione della prenotazione
      scritta o verbale dell'ospite da parte dell'albergatore.
(2) Può essere pattuito che l'ospite versi un acconto.
(3) L'albergatore può pretendere anche il pagamento anticipato di tutto il corrispettivo
      pattuito.

§ 4 Inizio e fine del soggiorno
(1) L'ospite ha il diritto di occupare le stanze prenotate a partire dalle ore 14.00 del giorno
      pattuito.
(2) L'albergatore ha il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui l'ospite non arrivi
      entro le ore 18.00 del giorno d'arrivo pattuito, a meno che non venga pattuito un diverso
      orario d'arrivo.
(3) Se l'ospite ha versato un acconto, la/le stanza/ze rimangono prenotate fino alle ore
     12.00 al più tardi del giorno successivo.
(4) Se una stanza viene occupata per la prima volta solo prima delle 6 del mattino, la
      notte appena trascorsa conta come primo pernottamento.
(5) Le stanze prenotate devono essere liberate dall'ospite entro le ore 10:30 del giorno
      della partenza.

§ 5 Recesso dal contratto alberghiero
(1) Entro al massimo tre mesi dalla data d'arrivo pattuita dell'ospite il contratto alberghiero
      può essere sciolto (senza addebito di alcun onere) a cura di entrambe le parti contraenti
      mediante dichiarazione unilaterale.
      La dichiarazione di cancellazione deve pervenire nelle mani della parte contraente al più
      tardi tre mesi prima della data d'arrivo pattuita dell'ospite.
(2) Fino ad un massimo di un mese prima della data d'arrivo pattuita dell'ospite il contratto
      alberghiero può essere sciolto da entrambe le parti contraenti mediante dichiarazione
      unilaterale, deve però essere versato un onere di cancellazione, pari al prezzo della
      stanza, per tre giorni.
      La dichiarazione di cancellazione deve pervenire nelle mani della parte contraente al più
      tardi un mese prima della data d'arrivo pattuita dell'ospite.
(3) Nel caso in cui l'ospite non arrivi entro le ore 18.00 del giorno d'arrivo pattuito,
      l'albergatore ha il diritto di recedere dal contratto, a meno che non sia stato pattuito un
      diverso orario d'arrivo.
(4) Se l'ospite ha versato un acconto, la/le stanza/ze rimangono prenotate fino alle ore
     12.00 al più tardi del giorno successivo.

(5) Anche se l'ospite non occupa le stanze prenotate o non si avvale del trattamento di
      pensione, nei confronti dell'albergatore è tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito.
      L'albergatore deve però detrarre quanto da lui risparmiato in seguito al non ricorso alla
      sua offerta di prestazioni oppure quanto percepito in seguito alla diversa locazione delle
      stanze prenotate.
      L'esperienza dimostra che nella maggior parte dei casi i risparmi conseguiti
      dall'albergatore, per il mancato esercizio delle sue prestazioni, ammontano ad un 20 percento
      del prezzo della stanza e ad un 30 percento del vitto.

6) Spetta all'albergatore fare tutto il possibile, secondo le circostanze, per trovare una
     diversa locazione per le stanze non occupate. (§ 1107 ABGB1).
     Per quanto riguarda le condizioni di cancellazione di cui ai punti 1, 2, e 5, si tratta di una
     raccomandazione non vincolante dell'associazione alberghiera ai sensi del §§ 31ff
     della Legge sui Cartelli, la quale è stata deferita al 26 Kt 79/03 presso la Corte d'Appello
     di Vienna come tribunale di cartello.

§ 8 Obblighi dell'ospite
L'albergatore non è tenuto ad accettare strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, come ad esempio assegni, carte di credito, buoni, voucher ecc.

§ 14 Termine del soggiorno
(1) Se il contratto alberghiero è stato pattuito a tempo determinato, questo termina allo
      scadere del periodo. Se l'ospite parte prima del previsto, l'albergatore ha il diritto di pretendere
      l'intero corrispettivo pattuito.
      Spetta comunque all'albergatore di trovare una diversa locazione per le stanze non occupate,
      secondo le circostanze.

§ 16 Luogo adempimento e foro competente

(1) Luogo d'adempimento è il luogo in cui ha sede la struttura alberghiera.

(2) Per tutte le controversie derivanti dal contratto alberghiero viene pattuito il tribunale del distretto A-6500 Landeck.